Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari Benedetto Varchi
Circolo Filatelico Numismatico e Hobbies Vari Benedetto Varchi

Statuto del Circolo

CAPO    I

COSTITUZIONE – AFFILIAZIONE – RICONOSCIMENTO.

Art. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E’costituito, con sede in Montevarchi, una società culturale e ricreativa nella forma d’Associazione sotto la denominazione di”CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO BENEDETTO VARCHI” che nel prosieguo del presente statuto è indicata con il termine di Circolo.

rt.  2 – FINALITA’.

a )  Il Circolo è senza fini di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza.

b)  Finalità precipua del Circolo è quella di promuovere e divulgare, con idonei mezzi ed opportune iniziative, la conoscenza e l’interesse per la Filatelia, la Numismatica, Cartofilia e Hobbys affini.

Art.  3 – DURATA.

La durata del Circolo è illimitata.

Art.  4 – AFFILIAZIONE E RICONOSCIMENTO.

Il Circolo è affiliato alla Federazione fra le Società Filateliche Italiane dall’anno 1977.
Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al raggiungimento dei fini per i quali è costituito, e ad apporre le modifiche al presente Statuto che fossero imposte dalla legge o richieste dalla Federazione.

 

CAPO  II

SOCI.

Art.  5 – AMMISSIONE.

Possono essere ammessi tutti coloro i quali, avendo i requisiti di legge, ne fanno esplicita domanda scritta con l’impegno di accettare ed osservare il presente Statuto, i regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo e di versare la quota d’ammissione e le tasse sociali annue .L’accoglimento della domanda è disposto dal Consiglio Direttivo con la sua insindacabile deliberazione da annotare nel libro dei verbali e delle riunioni e sul libro dei soci.

Art.  6 --  CATEGORIE

Ordinari: devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età all’atto dell’iscrizione.
Minori: sono quelli d’età inferiore al diciottesimo anno: per questi la domanda d’ammissione dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori o, in mancanza, dall’esercente la patria podestà.
Onorari: sono nominati tali dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per acquisizione di particolari meriti nell’ambito del Circolo, dell’Associazione fra le Società Filateliche Italiane o, in generale, nel campo della filatelia e della numismatica.

 

Art.  7 --  DIRITTI E DOVERI

              I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto e dei regolamenti e al pagamento di   una tassa d’ammissione e di una tassa sociale nella misura stabilita annualmente dal  Consiglio Direttivo.

              Hanno diritto ad usufruire delle strutture e dei servizi offerti dal Circolo e di partecipare

              alle iniziative promosse.                

              I Soci ordinari partecipano alle assemblee con diritto di voto e di eleggibilità alle cariche

              Sociali.

              I Soci minori hanno uguali diritti e doveri, ma in Assemblea non possono votare, ne sono

              eleggibili; i medesimi possono tuttavia far parte d’eventuali commissioni che non compor-

              tino oneri ed impegni non consoni alla loro età.

              I Soci onorari fruiscono degli stessi diritti e doveri e sono esentati dal pagamento delle tas-

              se sociali. Se viene ad essere nominato un Presidente onorario, questi, fermo restando

              quanto previsto per i Soci ordinari, non è eleggibile a nessun’altra carica sociale.

 

Art.  8  --  TESSERAMENTO

             Tutti i Soci devono essere annualmente tesserati alla Federazione fra le Società Filateliche  

              Italiane a cura del Circolo.

 

Art.  9  --  CESSAZIONE DI APPARTENENZA AL CIRCOLO

              La qualifica di Socio si perde per:

Dimissioni presentate per iscritto almeno di un mese prima del compimento dell’anno

Sociale;

esclusione conseguente a morosità nei termini fissati dal regolamento sociale;
radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o al regolamento, previa contestazione all’interessato del fatto addebitatogli.                                              

Il Socio radiato a facoltà di interporre appello con motivata istanza al Consiglio Direttivo entro trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Consiglio esaminando il ricorso decide in via definitiva. I provvedimenti di cui ai punti b) e c) del presente articolo sono adottati dal Consiglio Direttivo e comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata con A.R.

 

CAPO  III

 

FONDO COMUNE – ENTRATE – ESERCIZIO FINANZIARIO.

 

Art.  10 –

Il FONDO COMUNE è costituito:

dai contributi dei Soci
da tutti i beni mobili e immobili appartenenti al Circolo.

Le ENTRATE sono costituite:

dai contributi e dalle elargizioni dei Soci (tasse sociali), di terzi, d’Enti Pubblici o      

o privati;

                  b)   da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

 

Art.  11  ANNO SOCIALE – ANNO FINANZIARIO – BILANCIO.

 

L’anno sociale e l’esercizio finanziario decorrono dal 1 dicembre al 15 novembre.
Entro quattro mesi il Consiglio Direttivo convoca l’assemblea dei Soci per sottoporre all’approvazione il bilancio preventivo e consuntivo e relativo conto economico.

 

CAPO    IV

         

ORGANI SOCIALI

 

Art.  12 – ORGANI SOCIALI

L’Assemblea
IL consiglio Direttivo
Il Presidente
Il Collegio Sindacale

       Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso

       spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse del Circolo.

 

Art.  13 – ASSEMBLEA

L’Assemblea generale dei Soci è convocata i seduta ordinaria o straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso scritto inviato ai Soci  almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’avviso deve contenere: sede, data, ora ed elenco delle materie da trattare sia nella prima sia nella seconda convocazione; la seconda convocazione è fissata un’ora dopo la prima.
L’ Assemblea ordinaria è convocata annualmente entro e non oltre il 31 marzo
La convocazione dell’Assemblea in seduta straordinaria può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo od a richiesta motivata del Collegio Sindacale o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

 

Art.  14 --  PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEE

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea tutti i Soci che abbiano un’anzianità d’iscrizione di almeno 15 giorni e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali.
I minori, pur non avendo diritto al voto ne essendo eleggibili, hanno tuttavia facoltà di parola.
I Soci che non possono intervenire all’Assemblea possono farsi rappresentare da un altro Socio, purchè, quest’ultimo, non faccia parte del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale, mediante delega scritta. Ciascun Socio può essere portatore al massimo di 2 (due) deleghe.

 

Art.  15 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria è validamente costituita:

in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli aventi diritto;
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai Soci.

L’Assemblea è presieduta da un socio designato dagli intervenuti, che nomina il

Segretario.

 

Art.  16 – ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA.

In seduta ordinaria:

approva la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno sociale

trascorso, la relazione del Collegio Sindacale, i bilanci e i programmi delle attività da svolgere;

decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene di sottoporre e su quelle proposte dai Soci;
elegge il Consiglio Direttivo, i Sindaci Revisori ed il loro Presidente.

 

In seduta straordinaria:

delibera le modifiche statuarie
delibera lo scioglimento della Società.

 

Le proposte dei Soci devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite all’Ordine del giorno dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.

 

Art.  17 – APPROVAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI.

Le delibere dell’Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione devono essere approvate con  la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Nel caso in cui la deliberazione riguardi il cambiamento dell’oggetto sociale, la trasformazione della Società o lo scioglimento della stessa, saranno necessari sia in prima che in seconda convocazione, tanti voti favorevoli pari almeno alla metà più uno degli aventi diritto
Consiglieri e Sindaci si astengono dalla votazione dei bilanci e degli atti da loro predisposti.

 

 

 

 

Art.  18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

E’ composto da un minimo di nove (9) ed un massimo di tredici (13) componenti eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere.
Si riunisce, dietro convocazione del Presidente, tutte le volte che vi sono affari da trattare o da richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o del Collegio Sindacale. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri, in sede di consiglio non sono ammesse deleghe.

 

 

Art.  19 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo sono dovute tutte le attribuzioni relative all’organizzazione e alla gestione amministrativa del Circolo che non siano competenza dell’Assemblea.
Tra l’altro il Consiglio Direttivo:

Predispone i bilanci, le relazioni programmatiche finali;
Emana i regolamenti interni per l’attuazione dello Statuto e per l’organizzazione dell’attività sociali; stabilisce la misura delle tasse sociali annue;
delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione dei Soci.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
Il Consigliere personalmente interessato alle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
Delle deliberazioni viene redatto processo verbale da trascrivere nell’apposito registro delle riunioni del Consiglio.

 

Art.  20 – PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Circolo, la firma degli atti e provvedimenti con podestà di delega, coordina l’attività per il regolare funzionamento del Circolo, adotta provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Sottoscrive congiuntamente al Segretario i verbali delle riunioni.
In caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito con eguali funzioni, dal Vicepresidente e, in assenza anche di questi, dal Consigliere anziano. (Il Consigliere anziano è quello che ha riportato più voti)

 

Art.  21 – IL SEGRETARIO 

Redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo di cui attua le deliberazioni; provvede al disbrigo della corrispondenza, alla conservazione dell’archivio; tiene aggiornato il libro dei soci e della contabilità in collaborazione con il tesoriere con il quale predispone gli schemi dei Bilanci da presentare all’Assemblea; collabora per la buona riuscita dell’attività sociale.

 

 

 

Art.  22 – IL TESORIERE 

E’ responsabile della cassa di cui tiene aggiornato l’apposito registro, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo. Collabora con il Segretario per la contabilità e la formazione dei Bilanci.

 

Art.  23 – COLLEGIO SINDACALE 

E’ composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti eletti fra i Soci aventi i requisiti di legge. L’Assemblea elegge fra i Sindaci effettivi il Presidente del Collegio. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I Sindaci hanno diritto di assistere alle deliberazioni del Consiglio Direttivo senza però avere diritto di voto deliberativo.
Vegliano sull’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali adempiendo ai loro uffici in conformità delle leggi.
Il Sindaco che non assiste senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante l’esercizio sociale a due riunioni del Consiglio o non partecipa a due riunioni del Collegio decade dalla carica.

 

 

 

CAPO   V

 

 

Art.  24 – SCIOGLIMENTO 

Il Circolo si scioglie in seguito a deliberazione, ampiamente motivata, dalla Assemblea che abbia ottenuto il numero dei voti favorevoli previsti dall’art. 18 lettera c.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori determinandone i poteri.

 

Art.  25 – RICHIAMO NORMATIVO 

Il presente Statuto è integrato dal Regolamento di attuazione e per quanto emesso non contemplato valgono, se ed in quanto applicabili, le norme in materia del Codice Civile e delle leggi speciali.

 

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